16 Giugno 2022 Legittima l'istituzione del fondo cassa a maggioranza

È legittima l'istituzione di un fondo cassa condominiale deliberato a maggioranza dall'assemblea condominiale per fare fronte a eventuali spese future. L'unico limite che incontra l'assemblea è infatti quello di deliberare in merito a finalità che pertengano alla gestione di interessi condominiali. È quanto si ricava dalla recente sentenza n. 1766 del Tribunale di Salerno, pubblicata lo scorso 18 maggio 2022.

05 Aprile 2022 Contro la processionaria interviene il Comune

A dicembre il Ministero ha abrogato l’obbligo dei trattamenti, ma il fenomeno rimane pericoloso. L’Amministrazione ha deciso di proseguire la prevenzione avviata negli anni scorsi; durante l’inverno rimossi ed eliminati 2580 nidi, ora si stanno installando bio-trappole per le falene. I peli sul corpo delle larve sono altamente urticanti e possono procurare ustioni e choc anafilattico.
Lo scorso dicembre il Ministero delle politiche agricole ha abrogato i provvedimenti obbligatori di contrasto alla diffusione della processionaria, un insetto molto pericoloso per l’uomo, gli animali e gli alberi, in primis i pini.
La decisione ministeriale, purtroppo, non coincide con la sparizione di questo lepidottero, che ha invaso numerose città e infestato le chiome di tantissimi alberi: al contrario, la sua diffusione ha raggiunto un livello tale da far decadere l’obbligatorietà della lotta contro i suoi nidi e le sue larve.
Una contraddizione o, molto più verosimilmente, un bagno di realtà rispetto a un fenomeno presente su tutto il territorio nazionale con il quale forzatamente convivere. L’effettiva pericolosità della processionaria, tuttavia, ha indotto l’amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro a non interrompere la profilassi condotta negli anni scorsi. Il semplice contatto con i peli che ricoprono le larve, infatti, è molto urticante ed è in grado di scatenare gravi reazioni infiammatorie e allergiche, fino allo choc anafilattico. Altrettanto devastanti i danni ecologici procurati alle piante, in particolare al pino, che – una volta attaccate dall’insetto – perdono la chioma e si indeboliscono gravemente esponendosi a parassiti secondari e quindi al rischio di morte.
«Per tutte queste ragioni – sottolinea l’assessore all’ambiente Paolo Ciubej – nel corso dell’inverno sono stati rimossi ed eliminati 2580 nidi. In aggiunta a ciò, si stanno installando su tutto il territorio comunale trappole per la cattura delle falene, al fine di ridurre la possibilità della deposizione delle uova e giungere a un controllo e riduzione progressiva della processionaria, senza però disperdere insetticidi».
Fondamentale la collaborazione di cittadini e proprietari di seconde case i quali possono intervenire bruciando i nidi, facendo molta attenzione ai residui carbonizzati che sono ugualmente urticanti e rimanendo rigorosamente lontani dal falò, soprattutto con le parti del corpo scoperte, viso e occhi compresi. Le larve all’aperto possono essere trattate con insetticida, meglio se biologico.

31 Gennaio 2022 Bonus facciate - Che cos'è

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, e del 60% delle spese sostenute nel 2022, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha esteso questa detrazione fino al 31 dicembre 2022, con aliquota ridotta al 60 per cento.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:

- la prima (zona A) include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
- la seconda (zona B), invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che sostengono spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2022
Agenzia Entrate

26 Maggio 2021 Delibera di spesa valida anche se i preventivi non sono allegati all'odg

È valida la delibera con la quale l'assemblea decide di eseguire dei lavori su parti comuni del condominio laddove nell'avviso di convocazione non sono stati allegati i preventivi di spesa. Lo ha precisato la Corte di appello di Milano con la sentenza 1234/2021.

Convocazione «monca»
La lite origina dal giudizio promosso da una condomina, la quale conveniva innanzi al Tribunale di Monza il condominio chiedendo che venisse dichiarata nulla e/o annullabile una delibera assembleare che aveva, tra l'altro, approvato di eseguire dei lavori di manutenzione/sostituzione delle apparecchiature della centrale termica.
La condomina deduceva, fra i vari motivi, l'illegittimità della delibera per la mancata indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli argomenti oggetto della discussione e la mancata allegazione dei preventivi di spesa relativi ai predetti lavori.
Il Tribunale bocciava il ricorso.
La Corte d'appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sul ricorso sulla sentenza di primo grado promosso dalla condomina, con il quale era stata ribadita l'illegittimità della delibera per l'omessa allegazione all'avviso di convocazione dell'assemblea dei preventivi di spesa, dopo aver ricordato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida, è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione» (Cassazione, ordinanza 13229/2019), ha rigettato il motivo dell'appello.

L'obbligo di informazione
Secondo i giudici, dal fatto che tutti i partecipanti dell'assemblea debbano essere preventivamente informati non deriva l'obbligo che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione e il risultato dell'esame dei singoli punti.
Se all'avviso di convocazione dell'assemblea non vengono allegati i preventivi di spesa per i lavori da eseguire nel condominio, hanno osservato i giudici, la delibera non può essere considerata invalida in quanto, ai fini di assolvere all'onere di specificità e chiarezza dell'ordine del giorno e, quindi, garantire il diritto dei singoli condomini di essere informati, è sufficiente indicare la materia oggetto della discussione e della votazione, come avvenuto nel caso esaminato.
Anche perché, hanno concluso, al condomino è riconosciuto il diritto di consultare preventivamente la documentazione, chiedendo di visionarla presso l'amministratore.

03 Maggio 2021 Dal 15 maggio piscine aperte nei condomìni ma con il bagnino

L'assistenza è obbligatoria per controllare il contagio, in base al Rapporto Iss

L'amministratore è il responsabile principale dell'osservanza delle norme

Il decreto 52/2021 si muove in un delicato equilibrio tra le esigenze di tutela sanitaria della pubblica incolumità e quelle di ripresa economica.
Per il condominio e in particolare per le piscine condominiali (se ne è parlato al webinar di Anaci Brescia del 26 aprile) rilevano le disposizioni (articoli 6 e 7) le quali affermano che, in conformità a protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico -scientifico:
- dal15 maggio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine all'aperto;
- dal 1° giugno 2021, in zona gialla sono consentite le attività di palestre;
- dal 26aprile 2021, in zona gialla, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È interdetto l'uso di spogliatoio, se non diversamente stabilito delle linee guida sopra citate;
- dal1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del dl n. 33/2020;
- il coprifuoco, dalle ore 22 alle ore 5, è prorogato al 31 luglio 2021.

Parti comuni
L'articolo 1117 del Codice civile non elenca espressamente la piscina tra le parti comuni dell'edificio e la sua condominialità può essere ricavata dall'uso che ne fanno i condòmini.
In particolare, il carattere condominiale di tale bene deve essere rinvenuto dall'esame del titolo di acquisto del singolo appartamento, da altro titolo, o dal regolamento di condominio, redatto ai sensi dell'articolo 1138 del Codice civile, che la contempli, ne regoli l'esercizio, ne disciplini il riparto delle spese.
La Corte di Cassazione (sentenza 25841/2019) ha riconosciuto il carattere condominiale di una piscina in quanto una sentenza definitiva del tribunale aveva riconosciuto il suo diritto di uso da parte dei condòmini.

Il rapporto lss
Il Rapporto Iss Covid -19 n.37 /2020 si applica alle piscine private condominiali per quanto riguarda l'analisi delrisd1iodicontagio e per l'annegamento e prevede il loro esercizio con la presenza necessaria di un assistente bagnino dotato del brevetto per il salvamento delle persone. Tale soggetto non solo vigila sul rispetto, da parte dei frequentatori, delle distanze e delle norme igieniche anti covid -19, ma anche sull'incolumità dei bagnanti. 11 rapporto ISS Covid -19 prevede che l'assistente bagnante deve essere messo nelle condizioni di vigilare sulla balneazione, sulla temperatura corporea dei frequentatori, di vigilare e di segnalare il rispetto delle norme sul numerò massimo dei bagnanti in acqua e sulla distanza minima interpersonale tra gli stessi.

Le regole lombarde
L'ordinanza della Regione Lombardia n. 555 /2020 consente l'apertura delle piscine a condizione del rispetto della predetta normativa di emergenza e con la sorveglianza di personale qualificato che informi i frequentatori delle misure igieniche e che vigili sulla loro concreta adozione.
Le linee di indirizzo della conferenza delle regioni e delle province autonome sul Covid-19 richiamano le stesse cautele per lo svolgimento delle attività turistiche negli stabilimenti balneari e nelle spiagge.
Bagnino obbligatorio L'articolo 1, comma 4, del Dl 33/2020, permette lo svolgimento di tutte le attività ma solo nel rispetto dei contenuti di protocolli o di linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
Pertanto, in mancanza di un bagnino abilitato che compia detta attività di vigilanza di salvamento e di sorveglianza igienico sanitaria anti Covid - 19 dei bagnanti, l'amministratore condominiale non può tenere aperta la piscina condominiale.

Giulio Benedetti
Gazzetta Ufficiale
Il Sole 24 Ore

23 Marzo 2021 Risposta Regione piscine condominiali

04 Agosto 2020 Guida Superbonus 110%

Files da scaricare: Guida Superbonus110.pdf

04 Agosto 2020 Guida Bonus facciate 90%

Files da scaricare: Guida Bonus facciate 90.pdf

28 Luglio 2020 Indicazioni Regione piscine condominiali

31 Maggio 2020 Rapporto ISS COVID-19 - n. 37 del 2020

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